Unioni Civili, tutto quello che c'è da sapere

Nicoletta

06 maggio 2021 by Nicoletta

Finalmente anche in Italia le unioni tra persone dello stesso sesso che si amano

La Coppia che può avere accesso all’unione civile deve essere formata da due persone maggiorenni dello stesso sesso secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 2 della Legge 76/2016.

La Richiesta di costituzione dell’unione civile è regolata dall’art. 70-bis del DPR 396/2000. La coppia può scegliere liberamente il comune a cui rivolgersi per costituire l’unione civile, indipendentemente dalla residenza (art.70-bis comma 1). La richiesta va presentata congiuntamente da entrambi i componenti della coppia all’ufficiale dello stato civile. I comuni hanno già cambiato la dicitura degli uffici preposti in “Ufficio Matrimoni e Unioni Civili”, in ogni caso è competente l’ufficio preposto a ricevere le richieste relative ai matrimoni. Ciascun componente della coppia deve indicare nella richiesta: nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza, e deve dichiarare inoltre l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione civile di cui all’art.1, comma 4 della legge 76/2016.

Il Processo Verbale viene redatto dall’ufficiale dello stato civile al momento in cui riceve la richiesta della coppia dopo averne verificato i presupposti di legge indicandone l’ identità, la richiesta fatta, e le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta. Al termine il processo verbale è sottoscritto dall’ufficiale di stato civile unitamente alle persone richiedenti.

Le Verifiche sulle dichiarazioni rese dalle parti devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data di redazione del processo verbale da parte dell’ufficiale di stato civile. Da tale data oppure anche da data antecedente (se le verifiche sono completate prima del termine di 30 giorni e l’ufficiale di stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti) le parti possono presentarsi all’ufficiale dello stato civile per costituire l’unione civile. Non vanno espletate le procedure per le pubblicazioni previste per il matrimonio.

Lo Straniero deve presentare nella richiesta all’ufficiale di stato civile la documentazione, cioè una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta all’unione civile e un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Ai Fini del Nulla Osta Qualora lo straniero sia cittadino di un paese che non riconosce le unioni civili o il matrimonio tra persone dello stesso sesso, e in ragione di questo non rilasci il nulla osta, esso viene sostituito da certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, oppure da una dichiarazione sostitutiva. In ogni caso salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia. Come sottolineato dal Consiglio di Stato il diritto di costituire un’unione civile è una norma di ordine pubblico che prevale sulle leggi straniere che vietano il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso (unione civile o matrimonio). In presenza di questa situazione di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale l’ufficiale di stato civile procederà anche in assenza del nulla osta analogamente ai casi di discriminazioni per motivi religiosi nel matrimonio.

La Data della Celebrazione e la Sala sono scelte dalle parti nel rispetto della normativa comunale già in vigore per i matrimoni. Tali norme si applicano automaticamente alle unioni civili anche in assenza di modifiche esplicite delle delibere e dei regolamenti. La coppia può richiedere di costituire l’unione civile in un luogo già messo a disposizione dai regolamenti comunali vigenti per i matrimoni e alle stesse condizioni. Qualsiasi atto amministrativo che dispone una disparità di trattamento tra la celebrazione del matrimonio e la costituzione dell’unione civile è contrario alla legge come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa.

La Persona Celebrante è il sindaco, o l’ufficiale di stato civile delegato o altre persone delegate dal sindaco come consiglieri comunali o assessori o una persona scelta dalla coppia. La coppia può scegliere che la celebrazione sia legalmente affidata a una persona cara (amico o parente).

La Celebrazione dell’unione civile (che la legge chiama “costituzione”) consiste nel rendere da parte della coppia una pubblica dichiarazione personale e congiunta di voler costituire un’unione civile di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni nella casa comunale o, su richiesta della coppia, in altro luogo previsto dalle norme comunali per i matrimoni e alle medesime condizioni. L’ufficiale di stato civile (o il suo delegato) deve indossare la fascia tricolore a tracolla. Il celebrante procede all’identificazione delle due parti e dei testimoni, poi dà lettura delle norme di legge che regolano i diritti e i doveri reciproci che scaturiscono dall’unione civile. Successivamente il celebrante domanda a ciascuna delle parti se vogliano unirsi civilmente. Alla risposta affermativa di entrambe le parti, il celebrante rivolgendosi a ciascuno dei due testimoni chiede se abbiano udito le risposte. Alla conferma dei testimoni il celebrante dichiara che in nome della Legge dichiaro le parti sono unite civilmente.

L’Atto di Costituzione dell’Unione Civile viene letto dal celebrante che procede secondo il “formulario”. Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, è sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall’ufficiale dello stato civile.

La Prassi dello scambio degli anelli o il momento in cui il celebrante o le parti possano fare un discorso o riti analoghi non è regolamentata dalla legge allo stesso modo di quanto avviene per la celebrazione del matrimonio: per questi aspetti è possibile accordarsi liberamente con il celebrante. Anche in questo caso qualsiasi atto o comportamento amministrativo che determina una disparità di trattamento tra la celebrazione del matrimonio e la costituzione dell’unione civile è contrario alla legge.

Il Cognome Comune della Coppia è una scelta libera delle parti. In caso la coppia voglia adottare uno dei due cognomi delle parti come cognome familiare per il tempo della durata dell’unione civile occorre farne dichiarazione congiunta all’ufficiale di stato civile al momento della costituzione e la dichiarazione è inserita nell’atto stesso di costituzione dell’unione civile. La parte interessata sceglie se anteporre o posporre il cognome comune al proprio cognome di nascita. L’aggiunta del cognome comune non determina una modifica anagrafica del cognome (non comporta quindi per esempio il cambiamento del codice fiscale per la parte che lo acquista). Lo scioglimento dell’unione civile comporta la perdita del cognome comune.

Il Regime Patrimoniale scelto dalla coppia può essere dichiarato al momento della richiesta di costituzione dell’unione civile. La scelta può essere tra comunione o separazione dei beni con gli stessi effetti legali previsti nel matrimonio. In assenza di scelta esplicita il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni. In caso di scelta occorre farne dichiarazione congiunta all’ufficiale di stato civile e la dichiarazione è inserita nell’atto stesso di costituzione dell’unione civile. Allo stesso modo si procede in caso di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali delle parti operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato.

Lo Stato Civile delle persone che costituiscono un’unione civile non è più libero al pari di quella coniugata. Nei documenti e atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile, per le parti dell’unione civile sono riportate le seguenti formule: “unito civilmente” o “unita civilmente”. Nelle autocertificazioni non è quindi possibile dichiarare come “libero” il proprio stato civile.

Il Ricongiungimento Familiare e il Permesso di Soggiorno per Motivi Familiari previsti per le coppie sposate si estendono anche alle coppie unite civilmente. Lo straniero unito in Italia (con unione civile) o all’estero (con unione civile o matrimonio) con un cittadino italiano o con uno straniero regolarmente soggiornante in Italia può ottenere il ricongiungimento familiare o il permesso di soggiorno per motivi familiari previsti dal Testo Unico Immigrazione alle medesime condizioni previste per la coppia unita in matrimonio. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere il ricongiungimento familiare del partner straniero unito civilmente e non residente in Italia. Lo straniero presente sul territorio nazionale che contrae unione civile con cittadino italiano può richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il Registro delle Unioni Civili è un registro tenuto negli archivi dello stato civile di ogni comune e in esso vengono iscritti nella prima parte gli atti relativi alla costituzione dell’unione civile avvenuti di fronte all’ufficiale di stato civile. Non va confuso con i registri delle unioni civili o delle coppie di fatto comunali approvati dalle singole amministrazioni comunali a partire dal 1993 che è presente solo in alcune centinaia di comuni italiani. I registri comunali, pur non determinando l’instaurazione di alcun vincolo legale tra i componenti della coppia, avevano un alto valore simbolico essendo registri pubblici e si era di fronte a un’ assenza di una legge nazionale. Tali registri avevano una portata molto limitata, in quanto assicuravano alle coppie iscritte (eterosessuali o omosessuali) pari trattamento limitatamente all’erogazione dei servizi municipali previsti per le coppie sposate e non avevano alcuna efficacia al di fuori del comune in cui era avvenuta l’iscrizione.

Il Matrimonio contratto all'Estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli stessi effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana e lo stesso vale per le unioni civili o istituto analogo costituiti all’estero da cittadini italiani dispone che le union civili e i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero debbano essere trascritti nella seconda parte del registro delle unioni civili. La coppia formata da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e uno straniero che si sia sposata (o unita civilmente) all’estero di fronte all’autorità locale non deve celebrare un’unione civile in Italia ma ha invece l’onere di richiederne la trascrizione o tramite il Consolato italiano nel paese in cui è stato celebrato il matrimonio oppure direttamente all’ufficio di stato civile in Italia.

Per la Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero occorre presentare una copia autenticata o l’atto originale di matrimonio tradotto in italiano e legalizzato dal Consolato. La procedura per ottenere la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero è la stessa già prevista per il matrimonio tra persone di sesso diverso, e si applicano le medesime norme per la trascrizione dei matrimoni tra persone di sesso diverso con due sostanziali differenze: il matrimonio same sex contratto all’estero produce in Italia gli effetti dell’unione civile, e la trascrizione si effettua sul registro delle unioni civili.


 

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